Art. 14.
(Riconoscimento delle nuove professioni).

      1. L'individuazione di nuove professioni, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi e agli interessi generali che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
      2. Ai fini del presente articolo, per professione si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale e per la quale è previsto un titolo di studio universitario o equiparato.
      3. L'individuazione e il riconoscimento sono effettuati, in conformità alla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i

 

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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      4. Il riconoscimento è subordinato a un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, di volta in volta nominate dal Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sul settore socio-economico di riferimento, alle quali partecipano esperti designati dai medesimi Ministeri e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli Ordini e delle associazioni afferenti al settore, senza oneri a carico della finanza pubblica.
      5. Gli accordi di cui al comma 3:

          a) ove accertino la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 16, riconoscono le attività di cui al comma 2 del presente articolo quali professioni di interesse generale; ne determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 del presente articolo, dispongono l'organizzazione in Ordine di coloro che risultano abilitati all'esercizio professionale;

          b) per le altre professioni riconosciute determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

      6. L'individuazione e il riconoscimento delle nuove professioni avvengono evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

      7. L'iniziativa dello Stato o delle regioni è subordinata ad una istruttoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro diretta ad accertare:

          a) la conformità a quanto previsto dai commi 1, 2 e 5;

          b) gli eventuali interessi generali connessi all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 16;

 

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          c) l'effettiva diffusione dell'attività nel mercato nazionale;

          d) la concreta rilevanza economica o sociale.

      8. L'istituzione di nuovi Ordini è in ogni caso esclusa dove sia accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuova professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo l'autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo e, in ragione del numero degli iscritti, l'adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine.